Descrizione
Si fa presente che ,ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 212/2000 (Statuto dei Diritti del contribuente), è prevista, ha valenza giuridica ed è obbligatoria, la presentazione della comunicazione sotto allegata per i coniugi in costanza di matrimonio che scindono la residenza. Sotto il profilo giuridico-tributario la comunicazione di cui al modulo allegato costituisce pre-requisito costitutivo indispensabile per la concretizzazione della fattispecie “abitazione principale”, e solo in sua presenza il Comune sarà tenuto a verificare la sussistenza dei due elementi oggettivi (la residenza anagrafica e, soprattutto, la dimora abituale). In altre parole: se il contribuente (il coniuge che cambia residenza rispetto a quella del nucleo familiare) non presenta la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale l’evento si verifica, il fabbricato nel quale pone la residenza anagrafica continua ad essere assoggettato all’IM.I.S. come “altro fabbricato abitativo” (seconda casa) ai sensi dell’articolo 5 comma 2 lettera c) della LP 14/2014. Tale termine (sia ordinario che straordinario per gli anni 2022 e precedenti) è perentorio, e questo significa che se il contribuente non lo rispetta la fattispecie “abitazione principale” non potrà in ogni caso essere riconosciuta a prescindere dalla sussistenza della residenza anagrafica e dalla dimora abituale. Per maggiori dettagli si rimanda alla LP 14/2014 e alla circolare n. 1/2023 disponibile nella seguente area “Tributi e tariffe” del sito Autonomie locali PAT ove sono disponibili anche le FAQ apposite: http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/portal/server.pt?open=512&objID=%20203&PageID=%205954&cached=true&mode=2&userID=5941in allegato il modulo da scaricare, compilare e presentare all'ufficio tributi competente: